ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ENDOUROLOGIA                                                                                                                                

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9° congresso nazionale IEA



 

NUOVO STATUTO I.E.A.

Approvato durante l’Assemblea Generale Straordinaria del 16/11/2003 presso il Milan Marriott Hotel di Milano in occasione del V Congresso Nazionale della S.U.N.

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita una Società Scientifica denominata “Associazione Italiana di Endourologia” (I.E.A.) fondata in Trieste nel 1999, di seguito indicata come “L’Associazione “. All'Associazione partecipano Soci persone fisiche

Articolo 2 – Sede
La "Associazione" ha sede legale pro-tempore a Bologna, in via del Pratello 2/C.

Articolo 3 -  Delegazioni e Uffici
Potranno essere costituiti, sia in Italia sia all’Estero, delegazioni ed uffici che consentono di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali in supporto alla Associazione stessa.

Articolo 4 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell’Endourologia, lo sviluppo e il corretto esercizio della Endourologia in seno alla Specialità Urologica  e l’aggiornamento continuo in campo endourologico al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente.
L’Associazione può organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e produrre documentazioni relative ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo la valorizzazione ed il progresso dell’Endourologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell’Endourologia, anche a favore dei propri soci e/o di terzi.
L’associazione si propone di valorizzare e promuovere l’attività scientifica dei propri soci.
Ha inoltre lo scopo di rappresentare o promuovere la specialità urologia nei confronti delle istituzioni e comunque di terzi; in particolare cura i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca clinica, di base e le Istituzioni in genere.

Articolo 5 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e l’Associazione potrà essere sciolta su delibera dell’Assemblea Straordinaria, con apposito ordine del giorno convocato su richiesta di almeno 4/5 dei soci e con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea delibererà anche in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari che dovranno essere individuati nell’ambito di associazioni con analoghi scopi e finalità.

Articolo 6 – Mezzi finanziari e patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione e contributi associativi
b) proventi derivanti da attività congressuali – compreso il Convegno Nazionale – di ricerca, di coordinamento di attività
    clinico-scientifiche, da prestazioni di servizi a favore di soci o a favore di terzi; contributi volontari, lasciti, donazioni.

Articolo 7 – Destinazioni mezzi finanziari
Tutti i beni e le entrate pervenute alla Associazione possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini associativi e con espresso divieto di ogni distribuzione di utili. Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell’Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale e immateriale.
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte della Giunta Esecutiva. Lo status del socio non può essere trasmesso a terzi.

Articolo 9 – Organi dell’Associazione
1)      L’Assemblea Generale dei Soci
2)      Il Consiglio Direttivo Nazionale
3)      La Giunta Esecutiva
4)      Il Comitato Scientifico
5)      Il Collegio dei Revisori dei Conti
6)      Il Collegio dei Probiviri

Articolo 10 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche associative, ad esclusione di quella di Revisore dei Conti, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 11 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative.
Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, generalmente in concomitanza con il Congresso Annuale dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente tramite lettera, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua effettuazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui verrà tenuta nonché l’elencazione precisa degli argomenti all’ordine del giorno. L’eventuale mancato ricevimento della lettera si intende sostituito dalla conoscenza diretta relativa alla pubblicazione del Congresso.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sia dal Consiglio Direttivo Nazionale, ogni qualvolta tale organo lo ritenga necessario, sia su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati. In tal caso la seduta va tenuta entro venti giorni dalla richiesta.
L’Assemblea Generale è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno degli aventi diritto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti. Il voto è palese ed avviene per alzata di mano; può invece avvenire con scrutinio segreto qualora ne faccia esplicita richiesta la maggioranza dei presenti.
Gli Associati, in regola con il pagamento delle quote annuali, che non possono partecipare all’Assemblea hanno la facoltà di delegare un altro Associato che li rappresenti ad ogni effetto. A ciascun Associato possono essere affidate non più di due deleghe. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono delegare le proprie funzioni ad altri Associati.

Articolo 12 – Poteri dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale:

  1. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, la relazione annuale e finanziaria del Presidente;
  2. Nomina ogni tre anni, il vicepresidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. Nomina gli Associati Onorari;
  4. Stabilisce l’entità della quota associativa annuale e della quota minima annuale degli Associati Sostenitori;
  5. Delibera sulle modifiche dello Statuto;
  6. Delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  7. Sceglie la sede, gli argomenti ed elegge il Presidente del Congresso, che si terrà a due anni di distanza;
  8.  Delibera su altri argomenti non specificamente previsti e regolati dal presente Statuto.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero variabile di Consiglieri fino ad un massimo di 9 membri.
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale  durano in carica tre anni. Essi possono essere rieletti dopo la scadenza del mandato.
In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno o più Consiglieri, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, con voto segreto, a maggioranza assoluta. I Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, scadrà tutto il Consiglio Direttivo Nazionale e si provvederà alle nuove nomine, secondo quanto previsto primo comma del presente articolo.
La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri, mediante raccomandata A/R spedito almeno 15 giorni prima della data in cui si terrà la riunione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vicepresidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le relative deliberazioni sono da ritenersi valide qualora siano presenti almeno tre Consiglieri, posto che tutti siano stati convocati con lettera raccomandata A/R spedita almeno 15 giorni prima, oppure, nei casi di particolare urgenza, con telegramma inviato due giorni prima.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro, in ordine cronologico. Devono, inoltre, essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, oppure dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale in sua assenza.

Articolo 14 – Poteri del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato, dal presente Statuto, all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo Nazionale:

  1. delega al Presidente i suoi poteri in relazione a particolari questioni, mediante specifica delega, risultante dal verbale;
  2. Provvede alla designazione del Segretario e del Tesoriere
  3. può trasferire la sede legale dell’Associazione;
  4. procede ad affiliazioni ed associazioni internazionali;
  5. costituisce le sezioni regionali e macroregionali;
  6. prende tutte le decisioni utili per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, oltre che per seguire gli indirizzi generali indicati dall’Assemblea Generale

Articolo 15 – La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva (GE) è formata dal Past President, dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere ed un componente del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente.
Si riunisce ogni qualvolta un membro della GE ne faccia richiesta.
La Giunta Esecutiva è investita di tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
La Giunta Esecutiva:

  1. Assume e licenzia il personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico, che sarà disciplinato dalle norme del Diritto Privato;
  2. Valuta ed eventualmente approva o non approva le domande di associazione.
  3. Valuta ed approva o non approva le liste che verranno presentate per le elezioni alle cariche sociali
  4. Provvede alla apertura e chiusura dei conti correnti bancari e postali;
  5. Delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione, nonché sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
  6. Predispone i programmi di lavoro e di intervento dell’Associazione secondo le proposte avanzate dal Comitato Scientifico nominando eventuali Comitati;
  7. Provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici dell’Associazione;
  8. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione ed altri enti privati, Nazionali ed Internazionali;
  9. Delibera sulla eventuale costituzione di comitati, sottocommissioni, centri di studio e di ricerca, fissandone l’attribuzione, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
  10. Provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico;
  11. Provvede alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 16 – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Generale. Sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni, ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale gli affida o in via generale, o di volta in volta. Dirige e coordina la gestione economica, scientifica, didattica, editoriale, ed in genere tutte le attività svolte dalla Associazione. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo ratifica di quest’ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Il Presidente al termine del proprio mandato diviene automaticamente Past-President e farà parte di diritto della Giunta Esecutiva per il mandato successivo.
Il Vicepresidente automaticamente diviene Presidente nel mandato successivo alla sua elezione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo. Esercita, inoltre, quelle funzioni che gli verranno delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Presidente.
Il Segretario dovrà presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e fungere da segretario della riunione. In caso di sua assenza o indisponibilità, il Segretario della singola riunione verrà nominato dal Presidente o da chi dovesse sostituire quest’ultimo nella riunione stessa.
Il Tesoriere avrà il compito e la responsabilità di redigere il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione finanziaria nonché compiti connessi alla gestione della Tesoreria delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 17 – Il Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di dieci membri, non necessariamente soci, nominati dalla Giunta Esecutiva, ed ha compiti di consulenza scientifica.
Il Comitato Scientifico:
a)      Esprimere il suo parere sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone al suo esame;
b)      Fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività scientifiche dell’Associazione e per l’eventuale apertura di nuove
         linee di attività;
c)      Fornisce indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo Nazionale ed Internazionale.
La carica di componente del Comitato Scientifico è a tempo determinato, è rinnovabile, non è retribuita, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’ambito della propria attività istituzionale, appositamente documentate. La carica può essere revocata in qualunque momento dalla giunta esecutiva.

Articolo 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri  effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta Esecutiva, e scelti, anche non tra gli Associati, tra le persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili.
Il collegio dei Revisori è organo consultivo contabile dell’Associazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consultivo che dovranno essere allegate agli stessi e presentate all’assemblea annuale.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 

Articolo 19 – Il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea Generale elegge un Collegio di Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Al Collegio dei Probiviri viene devoluta la risoluzione di controversie tra Associati e l’Associazione, tra organi della stessa e tra Associati in relazione a questioni attinenti la vita associativa. Decide in maniera inappellabile, dopo avere svolto un’istruttoria con procedura improntata al principio del contraddittorio e al diritto alla difesa.
Il Collegio esamina le proposte del Consiglio Direttivo Nazionale in merito a cancellazioni, svolge l’istruttoria in base ai principi citati e rimette il caso all’Assemblea Generale con un preciso e motivato parere. Presenta all’assemblea annuale una relazione sul suo operato.

Articolo 19 bis - Controversie tra gli associati e tra essi e l'Associazione
Il Collegio dei Probiviri adotterà il lodo con la massima libertà dovendosi considerare ad ogni effetto

Articolo 20 - Comitati
Al fine di promuovere e migliorare lo svolgimento di tutte le attività della I.E.A., la giunta esecutiva può nominare Comitati con specifiche attribuzioni e compiti.

Articolo 21 – Soci
I soci si suddividono in:
1) Soci Fondatori
2) Soci Ordinari
3) Soci Seniores
4) Soci Juniores
5) Soci Onorari
6) Soci Corrispondenti
7) Soci Sostenitori

SOCI FONDATORI
Sono Fondatori dell’Associazione Italiana di Endourologia i soci:
Giampaolo Bianchi, Paolo Beltrami, Roberto Mario Scarpa, Enzo Usai, Gianni Malossini, Guglielmo Breda, Daniele Grassi e Antonello De Lisa.
SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari dell’Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia, Specializzati in Urologia. Coloro che pur non rientrando nelle precedenti tipologie, sono già soci al momento della entrata in vigore del presente Statuto, mantengono inalterate le loro prerogative di Socio. I Soci Ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo
SOCI SENIORES
Divengono Soci Seniores, su loro precisa richiesta e non pagano la quota associativa, i Soci che abbiamo raggiunto il 70° anno di età o che abbiamo pagato la quota associativa per almeno 40 anni. I soci seniores hanno diritto di voto attivo e passivo. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) che la Società offre ai Soci.
SOCI JUNIORES
Sono Urologi in formazione, iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia. I Soci Juniores pagano una quota associativa pari al 50%, hanno diritto di voto attivo. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) che la Società offre ai Soci.
SOCI ONORARI
Possono essere Soci Onorari tutti coloro, anche non Soci della I.E.A., che si siano particolarmente distinti nell’ambito delle discipline Endourologiche. La proposta di nomina a Socio Onorario viene fatta dal Consiglio Direttivo e decisa dall’Assemblea dei Soci. I Soci Onorari se precedentemente soci ordinari ne mantengono i diritti di voto.
Qualora desiderino usufruire di alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) devono pagare la quota associativa.
SOCI SOSTENITORI
Possono essere nominati dall’Assemblea Soci Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo, coloro che sostengono finanziariamente l’Associazione. I Soci Sostenitori non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto.
SOCI CORRISPONDENTI
Possono essere Soci Corrispondenti gli urologi stranieri che chiedono di iscriversi alla I.E.A., previa approvazione del Consiglio Direttivo e presentazione di due Soci Ordinari; essi pagano una quota associativa ridotta del 50%. I Soci Corrispondenti non accedono alle cariche sociali e possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. L’ammissione dei Soci, in numero illimitato, viene deliberata dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Consiglio Direttivo, in base ai requisiti previsti.

Articolo 22 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di Socio si perde:
a)      per dimissioni presentate per iscritto dall’associato, ai sensi dell’art.24 Cod. civ.;
b)      per esclusione;
c)      per il mancato versamento del contributo associativo per tre anni consecutivi.

Articolo 23 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, da qualsiasi causa determinata, l’Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori che provvederanno affinché tutti i beni dell’Associazione vengano devoluti ad uno o più enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle dell’Associazione.

Articolo 24 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.

 Articolo 25 – Norme finali e transitorie
L’approvazione del presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme statutarie precedenti e i relativi regolamenti, lasciando tuttavia inalterato il Consiglio Direttivo che viene assorbito nel nuovo regime statutario ed al quale si applicano integralmente le norme del presente statuto. Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione dello stesso è tenuto entro sei mesi dalla approvazione dello stesso, ad emanare il nuovo regolamento attuativo dello Statuto.

 
 
 
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