ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ENDOUROLOGIA                                                                                                                                

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10° congresso nazionale IEA



 

NUOVO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ENDOUROLOGIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una Società Scientifica denominata "Associazione Italiana di Endourologia" (I.E.A.) fondata in Trieste nel 1999, di seguito indicata come "L'Associazione ".
All'Associazione partecipano Soci persone fisiche.

Articolo 2 - Sede
La "Associazione" ha sede legale pro-tempore a Casalecchio di Reno, in via Porretana 76/2.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione
L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell’Endourologia, lo sviluppo e il corretto esercizio della Endourologia in seno alla Specialità Urologica e l’aggiornamento continuo in campo endourologico al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente.
L'Associazione può organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini studi, rilevazioni statistiche, informazioni e produrre documentazioni relative ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo la valorizzazione ed il progresso dell'Endourologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell'Endourologia, anche a favore dei propri soci e/o di terzi.
L'associazione si propone di valorizzare e promuovere l'attività scientifica dei propri soci.
Ha inoltre lo scopo di rappresentare o promuovere la specialità urologia nel confronti delle istituzioni e comunque di terzi; in particolare cura i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca clinica, di base e traslazionale e le Istituzioni in genere.

Articolo 4 - Durata e cessazione
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e l'associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea Straordinaria, con apposito ordine del giorno convocato su richiesta di almeno 4/5 dei soci e con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o comunque di cessazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e determina la modalità di liquidazione. L'Assemblea delibererà anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatati che dovranno essere individuati nell'ambito di associazioni con analoghi scopi e finalità.

Articolo 5 - Mezzi finanziari e patrimonio
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione e contributi associativi
b) proventi derivanti da attività congressuali - compreso il Convegno Nazionale - di ricerca, di coordinamento di attività clinico-scientifiche, da prestazioni di servizi a favore di soci o a favore di terzi; contributi volontari, lasciti, donazioni.

Articolo 6 - Destinazioni mezzi finanziari
Tutti i beni e le entrate pervenute alla Associazione possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini associativi e con espresso divieto di ogni distribuzione di utili. Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale e immateriale.
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione
1) L'Assemblea Generale dei Soci
2) II Consiglio Direttivo Nazionale
3) I Comitati
4) Il Collegio Sindacale
5) II Collegio dei Probiviri

Articolo 8 - Gratuità delle cariche
Tutte te cariche associale, ad esclusione di quelle del Collegio Sindacale, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 9 - Assemblea Generale Ordinaria (AGO)
L'AGO si riunisce almeno una volta all'anno di norma in occasione del Congresso Nazionale.
Possono partecipare all'AGO i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, nei termini stabiliti per l'anno In corso. Hanno diritto di voto i soci Ordinari e Seniores. I soci Juniores hanno diritto di voto attivo e non passivo. L'AGO si riunisce, altresì, ogni volta che il Comitato Direttivo Nazionale, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Soci. La comunicazione del luogo, della data e dell'ora dell'AGO dovrà essere fatta ai soci con novanta giorni di anticipo, con l'invito a formulare suggerimenti e proposte.
Questi ultimi dovranno pervenire alla Segreteria IEA sessanta giorni prima della data fissata per l’AGO esaranno inseriti nell'ordine del giorno, salvo differente decisione del Comitato Direttivo Nazionale.
L'ordine del giorno dell'assemblea viene comunicato ai soci mediante avviso scritto almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. Il voto per delega non è ammesso. Qualora si verificasse una parità di voti , il Segretario Generale ha il potere di un voto aggiuntivo.
I partecipanti all'Assemblea possono proporre la discussione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno alla voce varie ed eventuali. Tutti gli argomenti discussi in questa voce non possono essere posti in votazione.

Articolo 10 - Assemblea Generate Straordinaria AGS
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sia dal Consiglio Direttivo Nazionale, ogni qualvolta tale organo lo ritenga necessario, sia su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati. In tal caso la seduta va tenuta entro venti giorni dalla richiesta.
Lo svolgimento dell’AGS è governato dalle stesse regole dell'AGO.  Le eventuali modifiche statutarie potranno essere discusse e deliberate solo dalla AGS e solo se poste all'Ordine del Giorno.

Articolo 11 - Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria
L'Assemblea Generale AGO verifica l'attuazione delle linee programmatiche elaborate dal Comitato Direttivo Nazionale dal Segretario Generale che è chiamato riferirne annualmente; approva il bilancio e la relazione finanziaria annuale; delibera su ogni altra materia sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio direttivo Nazionale.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci intervenuti.
Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4, in ordine all'eventuale scioglimento.
Le votazioni avvengono con scrutinio segreto quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti e negli altri casi previsti dal regolamento; altrimenti le votazioni avvengono per alzate di mano o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici.
L'AGS delibera su eventuali proposte di modifica allo statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 12 - Consiglio Direttivo Nazionale
II Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Segretario Generale, da quattro Consiglieri, dal Segretario Amministrativo e dal Tesoriere. Un Consigliere nominato dal Segretario Generale assume l'incarico di Vicesegretario Generale e sostituisce il segretario Generale in caso di assenza.
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni. Essi non possono essere rieletti nella stessa funzione ma sono rieleggibili in cariche diverse dopo la scadenza del mandato.
In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un massimo di due Consiglieri, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, con voto segreto, a maggioranza assoluta. I Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora venga a cessare la maggioranza del Consiglieri, scadrà tutto il Consiglio Direttivo Nazionale e si provvedere alle nuove nomine, secondo quanto previsto primo comma dei presente articolo.
La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto per l'esame e l'approvazione dei conto consuntivo e del bilancio preventivo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale (CD) si riunisce sotto la presidenza del Segretario Generale o del Vicesegretario Generale e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le relative deliberazioni sono da ritenersi valide qualora siano presenti almeno tre Consiglieri, si riunisce ogni qualvolta un membro del CD ne faccia richiesta.
Il CD è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trascritti, a cura del Segretario Amministrativo, su apposito registro, in ordine cronologico. Devono, inoltre, essere sottoscritti dal Segretario Generale e dai Segretario Amministrativo, oppure dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale in sua assenza.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato, dal presente Statuto, all'Assemblea.
II Consiglio Direttivo Nazionale:

  1. Delega al Segretario Generale i suoi poteri in relazione a particolari questioni, mediante specifica delega, risultante dai verbale;
  2. Assume e licenzia il personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico, che sarà disciplinato dalle norme del Diritto Privato;
  3. Valuta ed eventualmente approva o non approva le domande di associazione;
  4. Provvede alla apertura e chiusura dei conti correnti bancari e postali;
  5. Delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione, nonché sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
  6. Predispone i programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione secondo le proposte avanzate dal Comitato Scientifico nominando eventuali Comitati;
  7. Provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione;
  8. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti privati, Nazionali ed Internazionali;
  9. Delibera sulla eventuale costituzione di comitati, sottocommissioni, centri di studio e di ricerca, fissandone l'attribuzione, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
  10. Provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico;
  11. Provvede alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
  12. Può trasferire la sede legate dell'Associazione;
  13. Procede ad affiliazioni ed associazioni internazionali;
  14. Costituisce le sezioni regionali e macroregionali e delega le funzioni di coordinatore di sezione con provvedimento motivato;
  15. Prende tutte le decisioni utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, oltre che per seguire gli Indirizzi generali indicati dall'Assemblea Generate

Articolo 13 - Segretario Generale, Segretario Amministrativo, Tesoriere
II Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca epresiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale. Sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni, ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale gli affida o in via generate, o di volta in volta. Dirige e coordina la gestione economica, scientifica, didattica, editoriale, ed in genere tutte le attività svolte dalla Associazione. In caso di urgenza, il Segretario Generale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Il Vicesegretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Esercita, inoltre, quelle funzioni che gli verranno delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Segretario Generale.
Il Segretario Amministrativo dovrà presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto e fungere da segretario della riunione. In caso di sua assenza o indisponibilità, il Segretario della singola riunione verrà nominato dal Segretario Generale o da chi dovesse sostituire quest'ultimo nella riunione stessa, il Tesoriere avrà il compito e la responsabilità di redigere il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione finanziaria nonché compiti connessi alla gestione della Tesoreria delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Partecipa alle riunioni del CD senza diritto di voto.

Articolo 14 - Il Collegio Sindacale
II Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio direttivo Nazionale, e scelti tra i soci in regola fatta salva la una figura professionale a titolo oneroso iscritta all'Albo dei Commercialisti. Il collegio Sindacale è organo consultivo contabile dell'Associazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, controlla la regolare tenute delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consultivo che dovranno essere allegate agli stessi e presentate all'assemblea annuale.
I componenti del Collegio Sindacale possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 15 - II Collegio dei Probiviri
L'Assemblea Generale elegge un Collegio di Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni.
Al Collegio dei Probiviri viene devoluta la risoluzione di controversie tra Associati e l'Associazione, tra organi della stessa e tra Associati in relazione a questioni attinenti la vita associativa. Decide in maniera inappellabile, dopo avere svolto un'istruttoria con procedura improntate al principio del contraddittorio e al diritto alla difesa.
II Collegio esamina le proposte del Consiglio Direttivo Nazionale in merito a cancellazioni, svolge l'istruttoria in base ai principi citati e rimette il caso all'Assemblea Generale con un preciso e motivato parere. Presenta all'assemblea annuale una relazione sul suo operato. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, appositamente documentate.

Articolo 16 - Controversie tra gli assodati e tra essi e l'Associazione
II Collegio dei Probiviri adotterà il lodo con la massima libertà dovendosi considerare ad ogni effetto vincolante.

Articolo 17 - Comitati
Al fine di promuovere e migliorare lo svolgimento di tutte le attività della l.E.A., la giunta esecutiva può nominare Comitati con specifiche attribuzioni e compiti.

Articolo 18 - Soci
I soci si suddividono in:
1) Soci Fondatori
2) Soci Ordinari
3) Soci Seniores
4) Soci Juniores
5) Soci Onorari
6) Soci Corrispondenti
7) Soci Sostenitori

SOCI FONDATORI
Sono Fondatori dell'Associazione Italiana di Endourologia i soci:
Giampaolo Bianchi, Paolo Beltrami, Roberto Mario Scarpa, Enzo Usai, Gianni Malossini,
Guglielmo Breda, Daniele Grassi eAntonello De Lisa.
SOCI ORDINARI
Sono soci ordinali dell'Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia, Specializzati in Urologia. Coloro che pur non rientrando nelle precedenti tipologie, sono già soci al momento della entrata in vigore del presente Statuto, mantengono inalterate le loro prerogative di Socio. I Soci Ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo
SOCI SENIORES
Divengono Soci Seniores, su loro precisa richiesta e non pagano la quota associativa, i Soci che abbiamo raggiunto il 70° anno di età o che abbiamo pagato la quota associativa per almeno 40 anni. I soci seniores hanno diritto di voto attivo e passivo. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) che la Società offre ai Soci.
SOCI JUNIORES
Sono Urologi in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia. I Soci Juniores pagano una quota associativa pari al 50%, hanno diritto di voto attivo. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) che la Società offre ai Soci.
SOCI ONORARI
Possono essere Soci Onorari tutti coloro, anche non Soci della I.E.A., che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline Endourologiche. La proposta di nomina a Socio Onorario viene fatta dal Consiglio Direttivo e decisa dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari se precedentemente soci ordinari ne mantengono i diritti di voto. Qualora desiderino usufruire di alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) devono pagare la quota associativa.
SOCI SOSTENITORI
Possono essere nominati dall'Assemblea Soci Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo, coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione. I Soci Sostenitori non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto.
SOCI CORRISPONDENTI
Possono essere Soci Corrispondenti gli urologi stranieri che chiedono di iscriversi alla I.E.A., previa approvatone del Consiglio Direttivo e presentazione di due Soci Ordinari; essi pagano una quota associativa ridotta del 50%. I Soci Corrispondenti non accedono alle cariche sociali e possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. L'ammissione dei Soci, in numero illimitato, viene deliberata dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Consiglio Direttivo, in base ai requisiti previsti.

Articolo 19 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto dall'associato, ai sensi dell'art. 24 Cod. civ.;
b) per esclusione;
c) per il mancato versamento del contributo associativo per tre anni consecutivi.

Articolo 20 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 21 - Norme finali e transitorie
L'approvazione del presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme statutarie precedenti e i relativi regolamenti, lasciando tuttavia inalterato il Consiglio Direttivo che viene assorbito nel nuovo regime statutario ed al quale si applicano integralmente le norme del presente statuto. Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione dello stesso è tenuto entro sei mesi dalla approvazione dello stesso, ad emanare il nuovo regolamento attuativo dello Statuto.

F.TO                                 BIANCHI GIAMPAOLO

  “                                     DOTTOR ROSA MENALE NOTAIO

 

 
 
 
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